Sez. 3, Sentenza n. 1451 del 19/06/1967 (Rv. 328113 - 01)
SERVIZI PUBBLICI MUNICIPALIZZATI - AZIENDE SPECIALI - IN GENERE - NATURA - RESPONSABILITA PER DANNI A TERZI.*
SERVIZI PUBBLICI MUNICIPALIZZATI - AZIENDE SPECIALI - IN GENERE - NATURA - RESPONSABILITA PER DANNI A TERZI.*
L'azienda municipalizzata, pur non essendo un soggetto giuridico distinto dal comune, ha una vita propria, coordinata ma non confusa con quella dell'ente ed ha la capacita di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono, a mezzo dell'organo che ne ha la rappresentanza, integrando un'amministrazione speciale del comune, che per il suo scopo di produzione e di lucro e per la corrispondente adeguata organizzazione, si distingue dall'amministrazione generale, preordinata a fini di immediato carattere sociale. Essa, tuttavia, non ha un suo proprio patrimonio, staccato da quello del comune, in quanto proprietario dei beni, che possono figurare nei suoi inventari, rimane sempre il comune, al quale sono devoluti gli utili netti di Esercizio, con correlativa sopportazione delle eventuali perdite, ove ad esse non possa farsi fronte con l'apposito fondo di riserva. Per tale complessa Costituzione ed interferenza di rapporti, una responsabilita dell'azienda, del tutto avulsa da quella del comune, per le obbligazioni che si ricolleghino all'Esercizio del servizio, non puo giuridicamente configurarsi sotto l'aspetto patrimoniale, nonostante la capacita dell'azienda di attuare i negozi connessi alle sue finalita istituzionali e la rappresentanza processuale conferita al suo direttore.*
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1925 num. 2578 art. 5, Legge 15/10/1925 num. 2578 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)