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Sez. 6, Sentenza n. 32563 del 04/06/2010 Ud. (dep. 01/09/2010) Rv. 248347 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO | Parte civile - Sottoscrizione - Anche firma per autentica del difensore - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248347-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO

È ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile il quale, pur se dalla stessa personalmente sottoscritto, rechi la firma di autentica del difensore, sempre che sia possibile, in base a dati esteriori, ritenere che il difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne la paternità. (La Corte ha individuato nel fatto che il ricorso fosse stato redatto su carta intestata del difensore e che in calce recasse una duplice procura speciale rilasciata allo stesso gli elementi da cui desumere che, con la firma di autentica, questi avesse inteso far propri i motivi di ricorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)