Sez. 6, Sentenza n. 2125 del 09/05/2000 Cc. (dep. 07/06/2000) Rv. 216235 - 01
PERSONA OFFESA DAL REATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIRITTI E FACOLTÀ - IN GENERE | Ricorso in Cassazione - Facoltà di proporlo personalmente - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: proponente avente il titolo di avvocato.
PERSONA OFFESA DAL REATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIRITTI E FACOLTÀ - IN GENERE
La persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art.613 comma 1 cod.proc.pen., secondo cui l'atto di ricorso deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'apposito albo. (Nella fattispecie la Corte, escludendo comunque che alla persona offesa si estende la deroga di cui alla prima parte dell'art.613 cod.proc.pen. relativa alla facoltà concessa al solo imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso, ha precisato che la regola generale vale anche se la parte offesa ha il titolo di avvocato, stante la qualità di litigante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)