Sez. U, Sentenza n. 1329 del 28/04/1972 (Rv. 357862 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - STATUS GIURIDICO - NATURA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - DISCIPLINA PRIVATISTICA - INAPPLICABILITA - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE ED ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA - DIRITTO ALL'INDENNITA DI ANZIANITA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - STATUS GIURIDICO - NATURA - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - DISCIPLINA PRIVATISTICA - INAPPLICABILITA - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - DIRITTO ALLA PENSIONE ED ALL'INDENNITA DI BUONUSCITA - DIRITTO ALL'INDENNITA DI ANZIANITA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione che gode di uno speciale status, costituito da una posizione intermedia tra quella del pubblico impiegato e dell'impiegato privato, cui non di applica la disciplina privatistica della cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi di collocamento a riposo fruisce della pensione a carico del fondo di previdenza e dell'indennita di 'buonuscità ma non dell'indennita di anzianita, che spetta solo nel caso in cui non sia maturato il diritto alla pensione. (V 2281'67, mass n 329486).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/01/1959 num. 35, Contr. Coll. 20/01/1959 num. 41, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)