Sez. 5, Sentenza n. 3514 del 12/02/1982 Ud. (dep. 01/04/1982) Rv. 153030 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - AFFISSIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA - MANCATO RITIRO DA PARTE DELL'INTERESSATO DELLA RACCOMANDATA GIACENTE NELL'UFFICIO POSTALE - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - AFFISSIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA - MANCATO RITIRO DA PARTE DELL'INTERESSATO DELLA RACCOMANDATA GIACENTE NELL'UFFICIO POSTALE - IRRILEVANZA.*
Nel caso in cui il destinatario sia assente, il procedimento di notificazione ex art. 169 ultimo comma cod. proc. pen. deve ritenersi concluso all'atto dell'accesso dell'agente postale e del rilascio dell'avviso di giacenza secondo le norme del regolamento postale, a nulla rilevando il mancato ritiro da parte dell'interessato della raccomandata giacente nell'ufficio postale. Con il compimento di tali Atti si realizza, infatti, lo scopo della conoscenza legale da parte del destinatario dell'atto notificatogli. (Conf mass n 130595).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)