Sez. 1, Sentenza n. 551 del 30/03/1965 (Rv. 310997 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - PRELIMINARE DI VENDITA - ILLIQUIDITA DEL DEBITO - EFFETTI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - PRELIMINARE DI VENDITA - ILLIQUIDITA DEL DEBITO - EFFETTI.*
La illiquidita del debito e equiparabile alla situazione di inesigibilita che, a norma dell'art. 2932, secondo comma, cod.civ., non impedisce la esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto avente per oggetto il trasferimento di un immobile, non occorrendo in ambedue le predette ipotesi la preventiva esecuzione ovvero l'offerta, nei modi di legge, della prestazione, non ancora liquidata od esigibile, da parte di colui che propone la relativa domanda. (Conf. 148/60, in senso contrario 2776/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)