Sez. 2, Sentenza n. 2154 del 28/02/1987 (Rv. 451384 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVO DEL PREZZO OD OFFERTA DELLA STESSA - CONDIZIONI - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ AL MOMENTO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - PREVISIONE DI ADEMPIMENTO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - EMISSIONE DELLA SENTENZA COSTITUTIVA - PAGAMENTO DEL PREZZO - CONDIZIONE PER IL VERIFICARSI DELL'EFFETTO TRASLATIVO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVO DEL PREZZO OD OFFERTA DELLA STESSA - CONDIZIONI - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ AL MOMENTO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - PREVISIONE DI ADEMPIMENTO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - EMISSIONE DELLA SENTENZA COSTITUTIVA - PAGAMENTO DEL PREZZO - CONDIZIONE PER IL VERIFICARSI DELL'EFFETTO TRASLATIVO.*
Il contraente che chiede l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata è tenuto all'adempimento della prestazione corrispettiva del prezzo od all'offerta della medesima, solo se questa sia liquida ed esigibile al momento della domanda giudiziale; mentre quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata al momento della stipulazione del contratto definitivo, o non sia comunque allo stato liquidabile, la sentenza costitutiva di questo contratto, promesso e non stipulato, deve essere emessa senz'altro ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) deve essere imposto solo come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia. (V 5242/83, mass n 430122; (V 3854/83, mass n 428776; (V 1940/82, mass n 419795; (V 551/65, mass n 310997).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)