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Sez. L, Ordinanza n. 30090 del 14/11/2025 (Rv. 677009-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Conoscenza legale dell'atto, giudiziale o stragiudiziale, del creditore - Necessità - Domanda proposta con il rito del lavoro - Interruzione della prescrizione - Decorrenza - Dal deposito del ricorso - Esclusione - Dalla notificazione dell'atto - Configurabilità - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677009-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza - legale, e non necessariamente effettiva - dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dello stesso al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche al piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.

Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)