Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4034 del 15/02/2017 (Rv. 642840 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Conoscenza legale dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore – Necessità – Deposito del ricorso nel rito del lavoro – Idoneità – Esclusione – Notificazione dell’atto al convenuto – Necessità – Principio della scissione degli effetti della notificazione e della sua estensione agli affetti sostanziali degli atti processuali – Irrilevanza – Condizioni – Fattispecie
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
Perchè si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicchè tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l’effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non idoneo ad interrompere il termine decennale di prescrizione il mero deposito del ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie per i compensi dei medici specializzandi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)