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Sez. L, Sentenza n. 5894 del 27/11/1985 (Rv. 443066 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - RICHIESTA DI SOMME MAGGIORI DI QUELLE INDICATE NEL RICORSO INTRODUTTIVO - "MUTATIO LIBELLI" - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ PER GRAVI MOTIVI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - CONSENSO DI QUESTO ULTIMO ALLA FORMULAZIONE DELLE NUOVE CONCLUSIONI E MANCANZA DI OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443066-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - RICHIESTA DI SOMME MAGGIORI DI QUELLE INDICATE NEL RICORSO INTRODUTTIVO - "MUTATIO LIBELLI" - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ PER GRAVI MOTIVI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - CONSENSO DI QUESTO ULTIMO ALLA FORMULAZIONE DELLE NUOVE CONCLUSIONI E MANCANZA DI OPPOSIZIONE DELLA CONTROPARTE - SUFFICIENZA.*

Non costituisce "mutatio libelli" la richiesta di somme maggiori di quelle indicate nel ricorso introduttivo del giudizio del lavoro, allorché tale ampliamento non comporti immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'Azione e non introduca un tema d'indagine completamente nuovo in quanto concernente presupposti diversi da quelli prospettati con l'atto suddetto. Trattasi, invece, di "emendatio libelli" che, nel rito del lavoro, ove ricorrano gravi motivi, può essere autorizzata dal giudice nell'Esercizio di un suo tipico potere discrezionale, manifestato anche con il consenso alla formulazione delle nuove conclusioni e senza opposizione della controparte. (V 153/83, mass n 424976).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)