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Sez. 3, Sentenza n. 6490 del 17/03/2010 (Rv. 612224 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Trasmissione di un'intervista televisiva - Accuse di particolare gravità - Diritto di cronaca - Condizioni per il corretto esercizio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612224-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE

In tema di responsabilità da diffamazione a mezzo della trasmissione di un'intervista televisiva, qualora l'intervista contenga accuse di particolare gravità, il diritto di cronaca non esime l'emittente televisiva - e per essa il giornalista cui è affidata la trasmissione - dall'esercitare un rigoroso vaglio critico sulla veridicità dei fatti, o quantomeno dall'istituire un minimo di contraddittorio soprattutto dinanzi alla palese abnormità dei fatti narrati ed al sospetto di inaffidabilità della persona intervistata. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto gravemente carente il controllo sul contenuto dell'intervista, nella quale le accuse erano rivolte dall'intervistato nei confronti del responsabile del proprio licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 545 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)