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Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 19/01/2007 (Rv. 595637 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Verità oggettiva della notizia - Nozione - Diritto di cronaca - Limiti e condizioni per il suo corretto esercizio.
Stato
decisa il 2007-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595637-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sè e quindi indipendentemente dalla verità del suo contenuto. In quest'ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituisca di per sè un "fatto" così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse, fermo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità. Questi doveri, inoltre, debbono essere adempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione in modo da garantire la fedeltà dell'informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all'ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 545 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)