Sez. 2, Sentenza n. 15781 del 24/06/2013 (Rv. 626924 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo emesso in violazione dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ. applicabile "ratione temporis" - Invalidità - Giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Idoneità all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE
Il decreto ingiuntivo emesso in violazione dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore all'abrogazione disposta dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ancorché invalido, è idoneo, ove ricorra la giurisdizione del giudice italiano, a dar luogo ad una pronuncia di merito sull'esistenza o no del diritto azionato in via monitoria, poiché tale nullità non impedisce al creditore di chiedere nel medesimo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. l'accertamento del proprio credito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231, Cod. Proc. Civ. art. 633 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)