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Sez. 2, Sentenza n. 2276 del 22/06/1957 (Rv. 880577 - 01)

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO DA NOTIFICARSI ALL'ESTERO - INAMMISSIBILITÀ DEL PROCEDIMENTO. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO EMESSO FUORI DEI CASI CONSENTITI - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO INESISTENTE - OPPOSIZIONE - RICHIESTA DEL GIUDIZIO NEL MERITO - RITUALITÀ. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - OPPOSIZIONE - SENTENZA PARZIALE PRONUNCIANTE LA NULLITÀ DEL DECRETO - NULLITÀ DEGLI ATTI DI ESECUZIONE.
Stato
decisa il 1957-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880577-01

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO DA NOTIFICARSI ALL'ESTERO - INAMMISSIBILITÀ DEL PROCEDIMENTO. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO EMESSO FUORI DEI CASI CONSENTITI - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETO INESISTENTE - OPPOSIZIONE - RICHIESTA DEL GIUDIZIO NEL MERITO - RITUALITÀ. INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - OPPOSIZIONE - SENTENZA PARZIALE PRONUNCIANTE LA NULLITÀ DEL DECRETO - NULLITÀ DEGLI ATTI DI ESECUZIONE.

La norma dell'art. 653 U.C. cod. proc. civ., la quale dispone che non può essere chiesto decreto ingiuntivo qualora questo debba essere notificato all'estero non crea difetto di Competenza giurisdizionale, ma concerne una causa di inammissibilità del procedimento speciale. La Competenza giurisdizionale dipende dalla esistenza dei momenti di collegamento fra l'oggetto di una lite e una determinata giurisdizione in generale. La emissione di un decreto ingiuntivo fuori dei casi nei quali è ammissibile il procedimento speciale.E la Mancanza di un requisito (nella specie: la mancata indicazione del termine per l'opposizione) non comportano la inesistenza ma la nullità del decreto. Anche nel caso di decreto ingiuntivo inesistente il creditore intimato in opposizione può chiedere il giudizio sulla pretesa accolta con il decreto inesistente. La norma dell'art. 6 53, ult. Comma, cod. proc.civ., secondo la quale se un decreto è parzialmente revocato, l'esecuzione di esso, per la parte che resta ferma, è valida e S'intende come esecuzione della sentenza pronunciata nell'opposizione, se può applicarsi anche nel caso di dichiarazione di nullità del decreto, e di accoglimento nel merito della domanda contenuta già nel ricorso, postula almeno la contestualità della pronuncia sulla nullità e sul merito. Ma quando la pronuncia di nullità è contenuta in una sentenza non definitiva e il processo continua per l'istruzione nel merito, alla dichiarazione di nullità del decreto segue automaticamente la nullità degli Atti di esecuzione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)