Sez. 2, Sentenza n. 25473 del 16/12/2010 (Rv. 615879 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Domanda di accertamento di donazione indiretta - Indicazione in corso di causa di un immobile in luogo di un altro - Novità della domanda - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
Non costituisce domanda "nuova", rispetto a quella di accertamento di donazione indiretta, l'indicazione in corso di causa (nella specie con la memoria di cui all'art. 180 cod. proc. civ., nel testo applicabile "ratione temporis" anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 2, comma 3, lett. c-bis), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) di un immobile in luogo di un altro, in quanto la domanda resta comunque compresa in quella originaria, essendo fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, nonché per la riferibilità soggettiva, da quelli con detta domanda prospettati ed avendo tale indicazione il solo scopo di precisarne o restringerne il "petitum", in tal modo risolvendosi in una mera rettifica conseguente alla correzione dell'errore materiale commesso nella redazione della citazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)