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Sez. 2, Sentenza n. 2476 del 22/03/1996 (Rv. 496497 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | "Emendatio libelli" - Condizioni - Domanda virtualmente compresa in quella originaria - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496497-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

Non può considerarsi "nuova" la domanda virtualmente compresa in quella originaria, in quanto fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, nonché per la riferibilità soggettiva, da quelli con detta domanda prospettati e diretta solo a precisarne o restringerne il "petitum" (riaffermando tale principio, la S.C. ha escluso che possa qualificarsi "nuova" - e ne ha, quindi, affermato l'ammissibilità in appello - la domanda di reintegrazione nel possesso di un'autorimessa, dovendo essa considerarsi virtualmente compresa in quella, originariamente proposta, di reintegrazione nel possesso della casa di abitazione di cui l'indicata autorimessa rappresentava una pertinenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)