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Sez. 5, Sentenza n. 10358 del 05/05/2006 (Rv. 590031 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Termine - Art. 31 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Carattere perentorio - Esclusione - Ritardo nella presentazione della dichiarazione - Dovere dell'Ufficio di tenerne conto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590031-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE

Il termine di sei mesi dall'apertura della successione, stabilito dall'art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 per la presentazione della denuncia di successione, non ha carattere perentorio, non essendo espressamente qualificato come tale dalla legge, la quale non sanziona specificamente la sua inosservanza, ma solo l'omissione della dichiarazione, prevedendo anzi espressamente che essa possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine, purchè prima della notifica dell'accertamento d'ufficio, e disponendo che in tal caso l'Ufficio tenga conto delle dichiarazioni integrative o modificative tardivamente presentate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)