Sez. 5, Sentenza n. 10494 del 03/07/2003 (Rv. 564760 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Beni ereditari - Valore inferiore al dichiarato - Accertamento da parte del giudice tributario - Ammissibilità - Mancata denuncia dell'errore nei termini previsti per la dichiarazione - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, il giudice tributario può accertare, ove ciò sia dedotto dal contribuente, un valore dei beni caduti in successione inferiore al dichiarato, senza che a tale accertamento osti il fatto che il contribuente non abbia dedotto l'errore, commesso nell'attribuire a detti beni un valore superiore a quello reale, nel termine posto dalla legge per la presentazione della denuncia di successione ex art. 31, terzo comma, del D.Lgs 31 ottobre 1990 n. 346. Infatti, quello per la presentazione della denuncia di successione non è un termine avente natura decadenziale, ma solo una prescrizione temporale il cui mancato rispetto determina solo l'applicazione di sanzioni tributarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)