diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 44403 del 23/11/2005 Ud. (dep. 06/12/2005) Rv. 232703 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Provvedimento di espulsione - Procedimento amministrativo - Obbligo di comunicare l'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Ragione. .
Stato
decisa il 2005-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232703-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

L'obbligo, da parte dell'autorità procedente, di comunicare l'avvio di una fase conoscitiva e di indagine ai sensi dell'art. 7 comma primo legge n. 241 del 1990, non è applicabile al procedimento diretto all'espulsione del cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, in quanto caratterizzato da esigenze di celerità e già regolato da norme che assicurano il rispetto del principio del giusto processo; inoltre l'attività svolta dall'autorità amministrativa ha natura prodromica e si concretizza nello stesso provvedimento soggetto a reclamo.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)