Sez. 3, Sentenza n. 21405 del 07/04/2005 Cc. (dep. 08/06/2005) Rv. 231982 - 01
SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore susseguente a turbative di esse - Procedimento amministrativo - Obbligo di dare avviso all'interessato del suo avvio - Esclusione - Ragione.
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Nel procedimento amministrativo che si conclude con il provvedimento del questore di interdizione a taluno dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 legge n. 401 del 1989, non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di dare avviso all'interessato del suo avvio, a norma dell'art. 7 legge n. 241 del 1990, in quanto tale norma non si applica ai procedimenti che hanno disciplina speciale e derogatoria, come quella introdotta con la citata legge n. 401.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)