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Sez. 1 - , Sentenza n. 3309 del 08/02/2017 (Rv. 643867 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Appello - Deposito di nuovi documenti ex art. 345 c.p.c. - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2017-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643867-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 l.fall. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 5 del 2006), l’ammissibilità, ex art. 345 c.p.c., di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa l’indispensabilità della prova che ben può essere effettuata dalla S.C. in quanto detto giudizio non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte. Ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un “error in procedendo”, è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)