Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 25/01/2016 (Rv. 638499 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Ammissibilità - Condizioni - Indispensabilità - Valutazione attinente al rito - Conseguenze - Sindacabilità in sede di legittimità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello, previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c. (fino alla riforma apportata dalla l. n. 134 del 2012, qui inapplicabile "ratione temporis") con riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall'art. 437, comma 2, c.p.c. per il processo del lavoro, non attiene al merito della decisione, ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte; ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un "error in procedendo" è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire essa stessa se si trattasse di prova indispensabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)