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Sez. 5, Sentenza n. 5376 del 18/03/2015 (Rv. 634694 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA PER LA PROPOSIZIONE | Notifica dell'appello a mezzo posta - Deposito al momento della costituzione dell'avviso di ricevimento in luogo dell'avviso di spedizione - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634694-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA PER LA PROPOSIZIONE

In tema di contenzioso tributario, non costituisce motivo di inammissibilità, ex artt. 53 e 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'appello notificato a mezzo posta il fatto che, all'atto della costituzione, l'appellante depositi l'avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione, atteso che anche l'avviso di ricevimento riporta la data della spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)