Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24669 del 03/12/2015 (Rv. 637593 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE | Deposito di copia presso la segreteria del giudice di primo grado - Spedizione postale - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE
In tema di contenzioso tributario, il deposito di copia dell'appello nella segreteria della commissione tributaria di primo grado, previsto, a pena d'inammissibilità, ove il ricorso non sia notificato a mezzo ufficiale giudiziario dall'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (oggi abrogato dal d.lgs. n. 175 del 2014), può avvenire anche a mezzo posta con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto e non da quella di spedizione, non derivando da tale irritualità una sanzione di nullità in mancanza di una esplicita disposizione in tal senso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)