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Sez. 1, Sentenza n. 3181 del 12/02/2014 (Rv. 630224 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Rimesse in conto corrente bancario - Onere della banca convenuta di produrre in giudizio la documentazione bancaria a dimostrazione della copertura del conto - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630224-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

La banca convenuta in giudizio con azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto le rimesse sul conto corrente operate dal fallito, non ha l'onere, né in base all'art. 119 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, né in base al principio di buona fede, di produrre la documentazione bancaria allo scopo di dimostrare quale fosse la situazione del conto al momento delle rimesse, fermo restando l'obbligo di provvedere alla relativa esibizione ove questa sia ordinata dal giudice.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)