Sez. 3, Sentenza n. 1388 del 13/04/1977 (Rv. 385106 - 01)
AZIENDA - AFFITTO - CONSISTENZA D'INVENTARIO - DIFFERENZA ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL RAPPORTO - DETERMINAZIONE - ASPETTO QUALITATIVO DEGLI ELEMENTI - RILEVANZA.*
AZIENDA - AFFITTO - CONSISTENZA D'INVENTARIO - DIFFERENZA ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL RAPPORTO - DETERMINAZIONE - ASPETTO QUALITATIVO DEGLI ELEMENTI - RILEVANZA.*
Nel caso di affitto di azienda, la differenza fra le consistenze d'inventario all'inizio ed alla fine del rapporto - che, a norma dell'art 2562 cod civ, vanno regolate in danaro sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto - corrisponde alla differenza esistente fra l'entita ed il modo di essere degli elementi che strutturano l'azienda all'inizio ed alla fine dell'affitto, dovendosi valutare tali elementi non solo nel loro aspetto quantitativo, con riguardo, cioe, alle eventuali perdite o addizioni, ma anche nel loro aspetto qualitativo, con riferimento ai loro deterioramenti o miglioramenti. Ne consegue che la suddetta differenza fra le consistenze d'inventario, sia essa derivata da mutamenti quantitativi o soltanto qualitativi delle componenti aziendali, deve essere regolata unicamente in base alla citata norma, non essendo applicabili ne l'art 1592 cod civ, ne gli artt 985 e 986 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 985, Cod. Civ. art. 986, Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)