Sez. 5 - , Ordinanza n. 5566 del 26/02/2019 (Rv. 652962 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Indici di capacità contributiva - Norme di carattere procedimentale e non sanzionatorio - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai dd.mm. del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, non pone alcun problema di retroattività , stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne consente l'applicazione sin dal momento dell'accertamento.
Riferimenti normativi: DM Finanze 10/09/1992, DM Finanze 19/11/1992, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)