Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21041 del 06/10/2014 (Rv. 632519 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Indici di capacità contributiva - Norme di carattere procedimentale e non senzionatorio - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai dd.mm. del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività , stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, pertanto, l'applicabilità in rapporto al momento dell'accertamento.
Riferimenti normativi: DM Finanze 10/09/1992, DM Finanze 19/11/1992, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)