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Sez. L, Sentenza n. 15093 del 26/06/2009 (Rv. 608890 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Motivo illecito - Motivo esclusivo e determinante - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608890-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In virtù del richiamo operato dall'art. 1324 cod. civ., la causa illecita e il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche negli atti unilaterali; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell'impugnato licenziamento per aver ravvisato un intento fraudolento nell'elusione dei vincoli contenuti in un accordo contrattuale, il cui inadempimento era stato accertato con precedente giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)