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Sez. L, Sentenza n. 25161 del 26/11/2014 (Rv. 633594 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Motivo e causa illecita - Rilevanza - Fondamento - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2014-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633594-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La causa illecita e il motivo illecito rilevano, in forza del rinvio operato dall'art. 1324 cod. civ., ai fini della nullità anche nel licenziamento e il relativo accertamento, di spettanza del giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)