Sez. L, Sentenza n. 25161 del 26/11/2014 (Rv. 633594 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Motivo e causa illecita - Rilevanza - Fondamento - Censurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La causa illecita e il motivo illecito rilevano, in forza del rinvio operato dall'art. 1324 cod. civ., ai fini della nullità anche nel licenziamento e il relativo accertamento, di spettanza del giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)