Sez. 3, Sentenza n. 380 del 05/02/1969 (Rv. 338420 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - NATURA DEL RAPPORTO - QUALITA DI PROPRIETARIO DELLA COSA LOCATA - ESISTENZA E PERMANENZA NEL LOCATORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - AZIONE DEL LOCATORE PER LO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE O PER IL RILASCIO DELLA COSA LOCATA - ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA PER L'AVVENUTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DELLA COSA LOCATA - IMPROPONIBILITA.*
LOCAZIONE - IN GENERE - NATURA DEL RAPPORTO - QUALITA DI PROPRIETARIO DELLA COSA LOCATA - ESISTENZA E PERMANENZA NEL LOCATORE - NECESSITA - ESCLUSIONE - AZIONE DEL LOCATORE PER LO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE O PER IL RILASCIO DELLA COSA LOCATA - ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA PER L'AVVENUTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DELLA COSA LOCATA - IMPROPONIBILITA.*
Il rapporto di locazione, di natura obbligatoria, spiega i suoi effetti tra i contraenti indipendentemente dall'esistenza o permanenza nel locatore della proprieta della cosa locata. In conseguenza il conduttore, convenuto in giudizio dal locatore per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto o per la restituzione della cosa oggetto della locazione, non puo, valendosi di un'eccezione de jure tertii, contestare la legittimazione del suo diretto contraente, allegando il trasferimento ad altri della proprieta della cosa. (Conf. 297-64 V. 1508-68, massima n.333180 306-68, massima n. N.331243 1195-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)