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Sez. 3, Sentenza n. 2620 del 14/04/1983 (Rv. 427502 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - GIUDIZIO CONTRO IL CONDUTTORE PER L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DAL CONTRATTO O PER LA RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - DEDUZIONE DELL'AVVENUTA ALIENAZIONE A TERZI DELLA CASA STESSA DA PARTE DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427502-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - GIUDIZIO CONTRO IL CONDUTTORE PER L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DAL CONTRATTO O PER LA RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - DEDUZIONE DELL'AVVENUTA ALIENAZIONE A TERZI DELLA CASA STESSA DA PARTE DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il rapporto di locazione, di natura obbligatoria, spiega i suoi effetti tra i contraenti indipendentemente dall'esistenza o permanenza nel locatore della proprietà della cosa locata. Pertanto, il conduttore, convenuto in giudizio per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto o per la restituzione della cosa oggetto della locazione (nella specie; per il rilascio del bene ex art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392), non può, valendosi di un'eccezione de iure tertii, contestare la legittimazione del suo diretto contraente, allegando il trasferimento ad altri della proprietà della cosa. (Conf 2895/69, mass n 342725; (Conf 380/69, mass n 338420; (Conf 1508/68, mass n 333180).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)