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Sez. 3, Sentenza n. 33308 del 14/06/2005 Ud. (dep. 13/09/2005) Rv. 232194 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Immissione in commercio di sostanze alterate - Soggetto responsabile - Individuazione - In azienda di ridotte dimensioni - Preposto - Legittimità.
Stato
decisa il 2005-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232194-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE

Risponde del reato previsto dall'art. 5 lett. d) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (messa in commercio di sostanze alimentari in stato di alterazione) il soggetto che nell'ambito dell'impresa produttrice ha effettivamente svolto la mansione di direzione della produzione, individuando le materie prime e le tecniche produttive da utilizzare, ovvero il titolare dell'impresa o colui che è proposto al settore della produzione con piena autonomia gestionale, non rilevando, al fine di escludere la legittimità della delega, la ridotta dimensione aziendale.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)