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Sez. 3, Sentenza n. 27284 del 06/05/2004 Ud. (dep. 17/06/2004) Rv. 229353 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Soggetti responsabili - Individuazione - Soggetti che comunque concorrono alla immissione sul mercato dei prodotti alimentari - Vi rientrano.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229353-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE

Il responsabile di un industria alimentare, intesa quale esercizio della preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura e somministrazione di prodotti alimentari, deve garantire che tali operazioni siano effettuate in modo igienico, gravando diversamente sullo stesso la responsabilità prevista dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 che si riferisce a tutti i soggetti che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti alimentari destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 155 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 155 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)