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Sez. 1, Sentenza n. 600 del 10/02/1977 (Rv. 384152 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ALIQUOTA - CREDITO - CESSIONE - CESSIONI DI CREDITO A GARANZIA DI FINANZIAMENTI - ALIQUOTE - ORDINARIA - ALIQUOTE AGEVOLATE - IPOTESI - CONDIZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384152-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ALIQUOTA - CREDITO - CESSIONE - CESSIONI DI CREDITO A GARANZIA DI FINANZIAMENTI - ALIQUOTE - ORDINARIA - ALIQUOTE AGEVOLATE - IPOTESI - CONDIZIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di imposta di registro su cessioni di credito a garanzia di finanziamenti, l'art 4 della tariffa allegata sub a) alla legge di registro (come modificato dalla legge 4 aprile 1953 n 261), contempla, accanto all'aliquota ordinaria di cui alla lett a (uno per cinquanta per cento), due distinte aliquote agevolate, di cui alle lettere b e C (zero e cinquanta per cento e zero venticinque per cento), per le rispettive ipotesi della cessione effettuata da societa commerciale ad istituto di credito riconosciuto, e della cessione intervenuta fra gli stessi soggetti con riguardo a crediti verso la pa, a condizione, per entrambi i casi, che gli effetti dell'atto non possano essere estesi ad altre operazioni. Tale ultima condizione incide diversamente nelle due ipotesi di tassazione agevolata, in quanto, con riguardo alla prima, va intesa nel senso che la cessione di credito non deve estendere i suoi effetti a soggetti ed operazioni diverse da quelle elencate nell'art 28 lett b della medesima tariffa, mentre, con riguardo alla seconda, va intesa nel senso che la cessione non deve essere utilizzata per debiti verso la banca diversi da quelli indicati nel relativo atto. Ne consegue che, per poter riconoscere fondata la domanda con cui la amministrazione finanziaria pretenda, in via suppletiva, l'aliquota ordinaria, nei confronti di chi abbia beneficiato dell'aliquota agevolata di cui alla lett C del citato art 4, occorre accertare che non ricorrano i requisiti non solo del beneficio in precedenza concesso, ma anche del beneficio di cui alla lettera b della norma stessa. (V 3621/74, mass n 372139; (V 2045/74, mass n 370323).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 04/04/1953 num. 261

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)