Sez. L, Sentenza n. 2819 del 05/04/1990 (Rv. 466433 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIA IN TEMA DI REGRESSO EX ART. 15 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIA IN TEMA DI REGRESSO EX ART. 15 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INCLUSIONE.*
Condizione necessaria e sufficiente per la ravvisabilità della controversia previdenziale ex art. 442 cod. proc. civ., soggetta al rito speciale di cui alla legge n. 533 del 1973, è l'applicazione della disciplina speciale dettata in tema di assicurazioni sociali obbligatorie, nel cui ambito va ricompresa anche la disposizione dell'art. 15 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - in tema di regresso dello imprenditore cessionario di azienda verso quello cedente, per il recupero di somme corrisposte all'Inail in adempimento di obbligazioni contributive afferenti alla gestione del secondo -, poiché, anche in tal caso, oggetto della controversia è l'applicazione di una norma speciale rispetto a quella codificata (art. 2560 cod. civ.), onde si giustifica la particolare espansione della Competenza, derivante dalla formula del citato art. 442, sebbene il rapporto intercorra fra soggetti, in parte, diversi rispetto a quelli tipici del rapporto previdenziale. (V 2463/83, mass n 427333; (V 2323/78, mass n 391725).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)