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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17805 del 21/06/2023 (Rv. 668298 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Determinazione assegno di mantenimento - Condizioni economiche dei genitori del coniuge obbligato - Rilevanza - Esclusione - Eventuali liberalità - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668298-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

In tema di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti; pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato.

Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)