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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15774 del 23/07/2020 (Rv. 658470 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Divorzio - Determinazione dell’assegno divorzile - Criteri di cui all’art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970 - Elargizioni liberali ricevute dal coniuge obbligato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658470-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto economico ai coniugi, in quanto trattasi di ulteriore criterio non previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)