Sez. 3, Sentenza n. 928 del 17/05/1965 (Rv. 311805 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (COMPARIZIONE TARDIVA) - IN GENERE - TERMINE - POTERI DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (COMPARIZIONE TARDIVA) - IN GENERE - TERMINE - POTERI DEL GIUDICE.*
E preclusa alla parte, dichiarata contumace, la facolta di costituirsi in giudizio dopo l'udienza di rimessione della causa al collegio. Nessun potere e conferito al giudice di consentire al contumace una Costituzione successiva a tale udienza, qualunque sia stata la ragione che abbia potuto impedire al suo difensore di costituirsi tempestivamente. E la parte, su cui viene a riflettersi l'intera attivita processuale svolta dal procuratore che la rappresenta subisce le conseguenze delle omissioni in cui questi sia eventualmente incorso (nella specie decadenza dal diritto di costituirsi nel giudizio instaurato dalla controparte). (Cfr sulla prima parte: 4555'57; 2404'54; 2102'54; 3590'53; a contrariis sulla rimessione in termini ex art. 294 cod. proc. civ. 15374'1059-60' 180-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)