Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 16/07/1982 (Rv. 422151 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE - TERMINE - COSTITUZIONE SUCCESSIVA - POTERE DI AMMISSIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - CONSENSO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE - TERMINE - COSTITUZIONE SUCCESSIVA - POTERE DI AMMISSIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - CONSENSO DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
La preclusione posta dall'art. 293 cod. proc. civ. alla Costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'Esercizio della funzione decisoria, sicché nessun potere è conferito al giudice di consentire al contumace una Costituzione successiva a tale udienza, qualunque sia stata la ragione che abbia impedito al suo difensore di costituirsi tempestivamente, né può attribuirsi Rilevanza all'eventuale consenso prestato dalla controparte per la tardiva Costituzione. (V 928/65, mass n 311805; (Conf 1908/72, mass n 358983).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)