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Sez. 1, Ordinanza n. 22183 del 06/08/2024 (Rv. 672169-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Procedimento ex art. 30 d.lgs. n. 150 del 2011 - Oggetto - Domanda proposta nel giudizio straniero in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento - Esclusione - Valore della causa - Indeterminabilità.
Stato
decisa il 2024-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672169-02

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il procedimento ex art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dall'art. 67, comma 2, della l. n. 218 del 1995, non ha ad oggetto la domanda proposta nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza di cui si chiede il riconoscimento, ma la dichiarazione di efficacia di tale sentenza nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che detta istanza, non essendo suscettibile di traduzione in termini pecuniari, deve considerarsi di valore indeterminabile.

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)