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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30732 del 21/12/2017 (Rv. 646658 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Liquidazione del compenso al c.t.u. - Valore indeterminabile - Esclusione - Conseguenze - Liquidazione secondo il criterio delle vacazioni - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646658-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, una causa va definita di valore "indeterminabile" soltanto quando essa abbia ad oggetto beni non suscettibili di valutazione economica, poiché l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di una intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al tempo della proposizione della domanda, da accertarsi in base agli elementi precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva liquidato con il criterio delle vacazioni, applicabile nel caso di causa di valore indeterminabile, il compenso ad un consulente nominato per la determinazione dell'importo dovuto ad un imprenditore quale corrispettivo dell'appalto di opere).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 51, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 2, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)