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Sez. 2, Sentenza n. 2973 del 22/10/1971 (Rv. 354239 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LIMITI GIORNALIERO E SETTIMANALE - MANCATO SUPERAMENTO DEL LIMITE SETTIMANALE - DIRITTO AL COMPENSO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354239-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LIMITI GIORNALIERO E SETTIMANALE - MANCATO SUPERAMENTO DEL LIMITE SETTIMANALE - DIRITTO AL COMPENSO - INSUSSISTENZA.*

Ai sensi delle vigenti Disposizioni sulla durata del lavoro ordinario e sullo straordinario, le ore di lavoro da prestarsi dal lavoratore non possono superare le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali in modo disgiuntivo, nel senso che non ha diritto a compenso per lavoro straordinario il lavoratore che, pur avendo prestato la sua opera per piu di otto ore in qualche giorno, non abbia pero oltrepassato le quarantotto ore settimanali. (Conf 1632'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Legge 16/07/1940 num. 1109, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)