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Sez. L, Sentenza n. 10312 del 16/07/2002 (Rv. 555815 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Superamento dei limiti orari di durata massima giornalieri ma non settimanali - Diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555815-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

In tema di compenso per la prestazione di lavoro straordinario, la normativa vigente non comporta il diritto alla maggiorazione retributiva in mancanza di superamento del limite massimo settimanale. Infatti la disposizione dell'art. 1 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, a norma del quale la durata massima della giornata lavorativa non può eccedere "le otto ore al giorno o le 48 settimanali di lavoro effettivo", va interpretata nel senso che eventuali superamenti dell'orario giornaliero contenuti nell'ambito del massimo settimanale non sono sufficienti per far emergere la nozione legale di lavoro straordinario, rimanendo la prestazione nei limiti di flessibilità previsti dalla legge (Fattispecie in tema di lavoratori del settore trasporti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 11/07/1980 num. 753 art. 104 CORTE COST., Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 2, Regio Decr. 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)