diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 23383 del 15/10/2013 (Rv. 629416 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE | Consorzio Autonomo del Porto di Genova - Cessione del credito avverso di esso vantato - Applicazione della legge sulla contabilità generale dello Stato - Condizioni - Inerenza all'esercizio di attività imprenditoriale oppure di pubbliche funzioni - Accertamento - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629416-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE

La cessione del credito, derivante da un negozio di diritto privato, vantato nei confronti del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (cui è succeduta l'Autorità Portuale di Genova) deve avvenire nel rispetto degli artt. 69 e 70 del r.d. 13 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato, richiamato dalla legge istitutiva e dal relativo regolamento di attuazione, tutte le volte che il credito inerisca non all'attività imprenditoriale dell'ente, ma all'esercizio di pubbliche funzioni, atteso che, da un lato, i compiti svolti dal Consorzio non sempre si traducono in un'attività produttiva rivolta al mercato rispondente a criteri di economicità - potendo consistere anche nell'esecuzione e manutenzione di opere portuali, la cui funzionalità a scopi di pubblico interesse trascende ogni valutazione d'immediata rispondenza a finalità di lucro - e, dall'altro lato, la natura privatistica degli strumenti cui la P.A. faccia ricorso per l'adempimento dei propri compiti istituzionali non ne comporta, per ciò solo, la sottrazione alla predetta disciplina.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 69, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 70, Regio Decr. 11/04/1926 num. 736 art. 108, Regio Decr. 11/04/1926 num. 736 art. 109, Regio Decr. 16/01/1936 num. 801 art. 1, Regio Decr. 16/01/1936 num. 801 art. 29, Legge 19/05/1975 num. 168 art. 1, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)