Sez. L, Sentenza n. 4070 del 27/02/2004 (Rv. 570672 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA | Presupposti - Precedenti contrasti interpretativi - Necessità - Esclusione - Adesione della nuova legge ad una delle possibili interpretazioni - Sufficienza - Dubbi di illegittimità costituzionale - Esclusione - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA
Il carattere di interpretazione autentica di una legge non presuppone indispensabilmente una preesistente situazione di incertezza o di conflitti interpretativi nell'applicazione della legge: è infatti necessario e sufficiente che la legge interpretativa imponga una scelta ermeneutica rientrante fra le possibili opzioni interpretative, cioè stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore: entro tali limiti il ricorso allo strumento della interpretazione autentica non è sospettabile d'illegittimità costituzionale, pur sopravvenendo in presenza di una diversa giurisprudenza consolidata. (Fattispecie concernente l'art. 31 comma ventiduesimo della legge n. 289 del 2002 in tema di assunzione di personale straordinario da parte di enti territoriali in deroga alla normativa ordinaria).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 101, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)