Sez. 2, Sentenza n. 5719 del 10/06/1998 (Rv. 516275 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. | Distinzione - Criteri - Conseguenze - In tema di tutela della vittima della violazione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV.
Gli articoli 871 e 872 cod. civ. distinguono, nell'ambito delle leggi speciali e dei regolamenti edilizi, le norme integrative delle disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, e norme che, mentre tendono ad assicurare una migliore consistenza e utilizzazione della proprietà privata nell'interesse dei singoli proprietari confinanti, si propongono principalmente una più ampia finalità di interesse generale quale quello di provvedere alle necessità igieniche della popolazione e di tutelare l'estetica edilizia. A tale distinzione corrisponde, in caso di violazione della norma, una diversa tutela del privato, assicurata, per le norme del secondo tipo, soltanto dall'azione per il risarcimento del danno a lui arrecato, e, per quelle del primo tipo, anche dall'azione reale per l'eliminazione dello stato di cose creato dalla violazione edilizia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)