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Sez. 2, Sentenza n. 5508 del 07/06/1994 (Rv. 486916 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Norme integrative e non del cod. civ. | Distinzione - Criteri - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486916-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Violazione - Norme integrative e non del cod. civ.

Nell'ambito delle norme dei regolamenti locali edilizi hanno carattere integrativo delle disposizioni dettate nelle materie disciplinate dagli artt. 873 e ss. cod. civ. quelle dirette a completare, rafforzare, armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Non rivestono invece tale carattere le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell'altezza e della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene, della viabilità, la conservazione dell'ambiente ed altro. In questa seconda ipotesi, la tutela accordata al privato nel caso di violazione della norma rimane limitata al risarcimento del danno eventualmente subito (nella specie, in base all'enunciato principio la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito i quali avevano negato il carattere integrativo del codice civile della disposizione dell'art. 26 del piano di fabbricazione del Comune di Avio, trattandosi di norma che consentendo soltanto interventi di restauro e risanamento, senza aumenti di volumetria, impone delle limitazioni all'attività edilizia al solo fine di conservazione del centro storico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)