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Sez. 3, Sentenza n. 3585 del 10/12/1971 (Rv. 355285 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER INVALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO EMESSO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA - ORDINANZA DI FISSAZIONE DI UNA UDIENZA DI TRATTAZIONE - NULLITA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1971-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355285-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER INVALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO EMESSO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA - ORDINANZA DI FISSAZIONE DI UNA UDIENZA DI TRATTAZIONE - NULLITA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE D'APPELLO.*

Il giudice d'appello, quando sia fatta valere la invalidita della notificazione o della comunicazione di un provvedimento emesso nel corso del giudizio di primo grado, non puo rimettere la causa al primo giudice, ma, dichiarata la nullita, deve provvedere, in quanto sia possibile, alla rinnovazione dell'atto nullo; nel caso di nullita di una ordinanza di fissazione di un'udienza di trattazione, il giudice deve pertanto non solo rinnovare gli Atti compiuti in assenza della parte cui si riferisce la comunicazione affetta da nullita, ma consentire altresi alla parte, che per tale causa sia stata assente dall'ulteriore svolgimento del processo di primo grado, di far valere tutti i diritti ed i poteri processuali dai quali non sia gia decaduta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)