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Sez. 1, Sentenza n. 592 del 08/02/1978 (Rv. 389890 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - MANCATA COMUNICAZIONE ALLA PARTE DI UN'ORDINANZA E CONSEGUENTE PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389890-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - MANCATA COMUNICAZIONE ALLA PARTE DI UN'ORDINANZA E CONSEGUENTE PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La nullita di Atti del procedimento di primo grado, che derivi dalla mancata comunicazione alla parte di un'ordinanza (nella specie, ordinanza collegiale di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni), e dal conseguente pregiudizio del diritto di difesa della parte medesima, non e riconducibile alle eccezionali e tassative ipotesi in cui il giudice di appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado, ne, in particolare, a quella della mancata integrazione del contraddittorio (art 354 primo comma cod proc civ). anche in presenza di detta nullita, pertanto, il giudice d'appello e tenuto a trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo l'Obbligo di assicurare a quella parte le facolta assertive, probatorie e difensive non potute in precedenza esplicare, in modo da ripristinare in Sede di gravame la parita processuale fra i contendenti, rimasta lesa in primo grado. (V 1494/74, mass n 369608; (V 3251/72, mass n 361058; (V 3585/71, mass n 355285).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)